(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6 del 18 gennaio 1995) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene cosi' modificato: dal primo comma, dopo le parole "di opere di culto e di ministero pastorale", vengono eliminate le parole "compresi l'ufficio e l'abitazione del parroco e le relative pertinenze nonche' di istituti di istruzione religiosa". Il terzo comma e' cosi' modificato: 3. I contributi "una tantum" sono concessi alle Autorita' di cui al comma 1 in aggiunta o in alternativa ai contributi pluriennali, sino alla copertura della parte di spesa ammissibile non assistita dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori attinenti alle chiese. Il sesto comma e' sostituito dal seguente: 6. Entro gli stessi termini l'ordinario diocesano o l'Autorita' religiosa competente inoltra le domande per la concessione dei contributi di cui al precedente terzo comma, accompagnata da una relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile. Il settimo comma e' sostituito dal seguente: 7. Per l'ottenimento della concessione formale dei contributi pluriennali, nei limiti della spesa ammessa in via di massima dalla Giunta regionale, dovra' essere presentato, nei termini che saranno stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di finanziamento dei lavori. L'ottavo comma e' sostituito dal seguente: 8. All'erogazione dei contributi "una tantum" provvede l'Assessore regionale ai lavori pubblici, sulla base di un programma annuale approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, direttamente ai soggetti attuatori del programma che rendicontano alla Regione secondo le modalita' di cui al comma quarto dell'articolo 3 della presente legge.