(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 6
                        del 18 gennaio 1995)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   L'articolo  1  della  legge regionale 12 aprile 1990, n. 21, viene
cosi' modificato:
    dal primo comma, dopo le parole "di opere di culto e di ministero
pastorale",  vengono  eliminate  le  parole  "compresi  l'ufficio   e
l'abitazione del parroco e le relative pertinenze nonche' di istituti
di istruzione religiosa".
   Il terzo comma e' cosi' modificato:
   3.  I  contributi "una tantum" sono concessi alle Autorita' di cui
al comma 1 in aggiunta o in alternativa  ai  contributi  pluriennali,
sino  alla  copertura  della parte di spesa ammissibile non assistita
dai predetti contributi, e comunque nella misura massima del  50  per
cento della spesa ammissibile, elevabile al 90 per cento per i lavori
attinenti alle chiese.
   Il sesto comma e' sostituito dal seguente:
   6.  Entro  gli  stessi termini l'ordinario diocesano o l'Autorita'
religiosa competente  inoltra  le  domande  per  la  concessione  dei
contributi  di  cui  al  precedente  terzo comma, accompagnata da una
relazione tecnica di massima che quantifichi la spesa ammissibile.
   Il settimo comma e' sostituito dal seguente:
   7. Per l'ottenimento  della  concessione  formale  dei  contributi
pluriennali,  nei  limiti della spesa ammessa in via di massima dalla
Giunta regionale, dovra' essere presentato, nei termini  che  saranno
stabiliti dall'Assessore regionale delegato a trattare la materia dei
lavori pubblici, il progetto esecutivo con l'indicazione dei mezzi di
finanziamento dei lavori.
   L'ottavo comma e' sostituito dal seguente:
   8. All'erogazione dei contributi "una tantum" provvede l'Assessore
regionale  ai  lavori  pubblici,  sulla  base di un programma annuale
approvato dalla Giunta  regionale,  previo  parere  della  competente
Commissione   consiliare,  direttamente  ai  soggetti  attuatori  del
programma che rendicontano alla Regione secondo le modalita'  di  cui
al comma quarto dell'articolo 3 della presente legge.